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Definizione e competenze del General Contractor

La figura del General Contractor  (GC), è stata introdotta nell’ordinamento nazionale nei primi anni duemila. Il Governo è stato delegato a disegnarne la disciplina con la legge 21 dicembre 2001, n. 443, cd. legge obiettivo, al fine di snellire ed accelerare i tempi di realizzazione delle “opere pubbliche strategiche”: il profilo e le modalità operative del general contractor nei settori pubblici sono stati descritti dal decreto delegato 20 agosto 2002, n. 190. Agli art. 6 e 10 di tale decreto legislativo si sono successivamente aggiunti gli art. del capo II bis del D.Lgs. n. 9 del 2005.

L’intera disciplina del GC è infine confluita, nel Codice dei Contratti Pubblici, prima nel corpus del 2006 e poi nel D.Lgs n. 50 del 2016.

Il general contractor è una persona fisica o una società giuridica che viene individuata dal committente finale. Al contraente generale viene affidata la commessa, al fine di ottimizzare, gestire e finalizzare tutti i processi di costruzione, seguendo l’intera filiera del lavoro per un intervento “chiavi in mano”.

Si tratta di un soggetto unico al quale è affidata la “realizzazione delle infrastrutture strategiche”. Il contraente generale, riporta il testo della legge, “è qualificato per specifici connotati di capacità organizzativa e tecnico-realizzativa, per l’assunzione dell’onere relativo all’anticipazione temporale del finanziamento necessario alla realizzazione dell’opera in tutto o in parte con mezzi finanziari privati, per la libertà di forme nella realizzazione dell’opera, per la natura prevalente di obbligazione di risultato complessivo del rapporto che lega detta figura al soggetto aggiudicatore e per l’assunzione del relativo rischio”.

 

Sia in ambito pubblico che in ambito privato, all’appaltatore generale viene affidata la realizzazione dell’opera nella sua interezza. Dall’attribuzione dell’incarico di progettazione, alla programmazione operativa e finanziaria, fino allo svolgimento di tutte le fasi necessarie a portare a termine i lavori. Così, è possibile individuare in tempo e con precisione le eventuali criticità che possono insorgere durante le fasi di costruzione o ristrutturazione dell’opera, progettando una strategia che consenta di superarle in tempi brevi e senza costi extra.

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General Contractor: significato

Con il termine GC (o appaltatore generale) si intende una persona fisica o una società giuridica che viene individuata dal committente finale per ottimizzare tutti i processi di costruzione, soprattutto complessi. Il GC funge da coordinatore di tutte le altre professionalità che interverranno nel processo di costruzione o di ristrutturazione, e ciò permette, oltre al risparmio dei tempi morti di attesa, anche un maggiore risparmio economico.

General Contractor nel Privato

 

 

 

Nell’ambito pubblico, è l’art. 194 del D.Lgs. n. 50/2016 che elenco gli obblighi principali del GC:

Predisposizione del progetto definitivo e delle attività tecnico-amministrative occorrenti al soggetto aggiudicatore per pervenire all’approvazione dello stesso;

Acquisizione delle aree di sedime;

Esecuzione con qualsiasi mezzo dei lavori;

Perfezionamento dell’opera;

Ove richiesto, individuazione delle modalità gestionali;

Indicazioni del piano degli affidamenti, delle espropriazioni, delle forniture di materiale, onde evitare infiltrazioni mafiose.

 

 

 

Nell’ambito privato non abbiamo una vera e propria disciplina dedicata; il contraente generale è spesso un costruttore di opere che può realizzare l’opera ad esso affidata con qualsiasi mezzo, cioè anche subaffidandola in tutto o in parte a terzi dallo stesso prescelti o coordinati e, inoltre, deve rendere al proprio committente i servizi collaterali (progettazione, acquisizione aree, rapporti con terzi ed indennità agli stessi) necessari alla realizzazione integrante dell’opera.

 

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General Contractor nel Pubblico

La redazione degli elaborati progettuali è un’attività che il General Contractor può svolgere direttamente, ma può anche affidare all’esterno, né tale affidamento sembra sottoposto ad alcun vincolo procedurale.

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